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Legge 24/04/1998 n. 128Art. 24 - Libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti. 1. La disciplina dell'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti nazionali, in attuazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio, si informa ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire il libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, in modo progressivo e adeguato alle esigenze del settore sulla base dei criteri di cui al comma 1-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995 n. 351; b) assicurare che eventuali limitazioni all'accesso al mercato e all'effettuazione dell'autoassistenza siano stabilite, per alcune categorie di servizi ed in presenza di vincoli di sicurezza, di capacità e di spazio disponibile, in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra e degli utenti in autoproduzione non può essere inferiore a due, negli aeroporti rientranti nel campo di applicazione della direttiva; c) assicurare che, in caso di limitazione del numero dei prestatori di servizi, almeno uno di essi risulti indipendente tanto dall'ente di gestione dell'aeroporto che dal vettore dominante e che la selezione avvenga in base ad una procedura trasparente ed imparziale, che preveda anche un capitolato d'oneri o specifiche tecniche; d) prevedere che, qualora l'ente di gestione fornisca servizi di assistenza a terra, anche attraverso società controllata o controllante, non sia assoggettato alla procedura di selezione di cui alla lettera c); e) assicurare che la gestione centralizzata di determinate infrastrutture aeroportuali non ostacoli l'accesso al mercato o l'effettuazione dell'autoassistenza. Eventuali condizioni all'accesso agli impianti aeroportuali devono essere pertinenti, obiettive, trasparenti e non discriminatorie; f) garantire la disponibilità degli spazi necessari per l'assistenza a terra nell'aeroporto ed assicurare che la ripartizione dei medesimi, nonchè l'eventuale corrispettivo economico per l'utilizzazione, siano determinati in base a criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori; g) prevedere che l'attività di un prestatore di servizi sia subordinata al riconoscimento di idoneità da rilasciare in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori e garantire che l'accesso al mercato del singolo aeroporto avvenga nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a); h) imporre alla società di gestione, nel caso fornisca anche servizi di assistenza a terra, una separazione di natura contabile fra le attività di gestione delle infrastrutture e di disciplina in ordine all'utilizzo delle stesse, da una parte, e le attività di fornitura dei servizi di assistenza, dall'altra; i) consentire che i diritti riconosciuti dalla direttiva si estendano ai prestatori di servizi e agli utenti originari di Paesi terzi a condizione che esista una reciprocità assoluta; l) prevedere che, nell'ambito della selezione dei prestatori dei servizi in un aeroporto, possa essere imposto l'obbligo di servizio pubblico anche per altri aeroporti, nei casi ed alle condizioni stabiliti dalla direttiva, m) prevedere la costituzione, nell'ambito della direzione generale dell'aviazione civile, di un organismo competente alla definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità e per la selezione dei prestatori dei servizi di assistenza a terra, ai controlli sul rispetto delle disposizioni attuative della direttiva, ai rapporti con la Commissione delle Comunità europee e ad ogni altro adempimento di competenza statale connesso all'attuazione della direttiva. La costituzione del predetto organismo non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato; n) prevedere che i corrispettivi richiesti dai gestori aeroportuali per l'utilizzo delle infrastrutture centralizzate, per l'utilizzo dei beni d'uso comune e per quelli in uso esclusivo siano pertinenti ai costi di gestione e sviluppo del singolo aeroporto in cui le attività si svolgono. Art. 25 - Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318. 1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete. 4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza indi- viduale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali. 5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni. 6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. 7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4, primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni. 8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997 n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni. Art. 26 - Disposizioni sulla Farmacopea europea. 1. Le edizioni della Farmacopea europea prevista dalla Convenzione adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973 n. 752, e i relativi aggiornamenti e supplementi, entrano in vigore nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro della sanità, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in conformità alle decisioni adottate dal Consiglio d'Europa. I testi della Farmacopea europea sono posti a disposizione di qualunque interessato per consultazione e chiarimenti presso la Segreteria tecnica della Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale di cui alla legge 9 novembre 1961 n. 1242. Art. 27 - Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 107, di attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE, relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e ai materiali di base per la loro preparazione. 1. Al decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) piombo, mercurio, arsenico e cadmio, in quantità superiori ai valori riportati nell'allegato II"; b) all'allegato II, relativo ai tenori tollerabili di taluni metalli pesanti negli aromi, è aggiunta la voce "Cadmio", con il seguente valore: "non più di 1 mg/Kg". Art. 28 - Etichettatura dei prodotti cosmetici. 1. All'articolo 8, comma 2, della legge 11 ottobre 1986 n. 713, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 aprile 1997 n. 126, di attuazione della direttiva 93/35/CEE e della direttiva 95/17/CE, dopo la parola: "aroma" sono inserite le seguenti: "specificando se le loro essenze siano di origine naturale o di origine artificiale". Art. 29 - Organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi: norme di adempimento diretto e criteri di delega. 1. In conformità a quanto stabilito dalla direttiva 94/57/CE del Consiglio, l'attività di certificazione delle navi battenti bandiera italiana che rientrano nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino, non riservata allo Stato, è svolta, per conto di quest'ultimo, dagli organismi riconosciuti da uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto dagli allegati alla citata direttiva, e come tali inseriti nell'elenco redatto dalla Commissione delle Comunità europee, ed aventi sede nell'Unione europea o in un paese terzo, in quest'ultimo caso a condizione di reciprocità, sulla base dell'autorizzazione, di cui al comma 3, rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. L'Amministrazione competente, qualora si riservi il rilascio ed il rinnovo dei certificati previsti dalle convenzioni internazionali in materia di sicurezza in mare e prevenzione dell'inquinamento marino, può affidare, tutti o in par- te, i relativi controlli e ispezioni a un organismo riconosciuto, scelto a tale scopo. 3. L'autorizzazione a svolgere l'attività di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento della competenza professionale e dell'affidabilità dell'organismo riconosciuto, salvo l'eventuale limite numerico fissato ai sensi del comma 5, lettera c). Essa è preceduta da un accordo scritto che definisce i compiti e le funzioni specifiche assunte dall'organismo stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 della citata direttiva, e prevede in particolare il recepimento delle disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'International Maritime Organization (IMO), le disposizioni per il controllo periodico dell'attività dell'organismo autorizzato, ispezioni a campione e particolareggiate delle navi, la comunicazione delle informazioni essenziali sulla flotta classificata, nonchè sulle modifiche di classificazione e sui declassamenti, la rappresentanza locale nello Stato italiano, se si tratta di organismo riconosciuto da altro Stato, e le modalità della stessa. 4. Salva l'applicazione dei princìpi generali dell'ordinamento e delle norme specifiche in materia, compatibili con le disposizioni del presente articolo, l'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata quando, sulla base delle verifiche compiute dall'amministrazione anche di un altro Stato membro, è accertato che l'organismo riconosciuto non soddisfa più i requisiti fissati dall'allegato alla direttiva 94/57/CE o non svolge le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente. Può, inoltre, essere sospeso, anche quando soddisfa i predetti requisiti, per motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In quest'ultimo caso, della sospensione è data immediata notizia alla Commissione delle Comunità europee. 5. Le ulteriori disposizioni per l'attuazione della direttiva 94/57/CE del Consiglio si informano, tenuto conto degli obblighi internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione antinquinamento, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
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